sabato 16 settembre 2023

CCCPPP: comitati cittadini civici per progresso popolare

Non frodare, non usurare.

Non sono io che lo dico....

1-

E' qui e ora data la carta costituzionale del 

COMITATO CULTURALE CITTADINO PRO POLITICA PARTECIPATA

CCCPPP DI  Cinisello e sue aggregazioni,  comprende le caratteristiche del gruppo territoriale che é un  comitato per una  politica sia   "generalista" che ovviamente  "specialistica" ed utile per il miglioramento del bene comune locale.


Non è un club di accoglienza indiscriminata di venditori di se stessi. Non è una fonte primaria, ma piuttosto un comitato permanente di studio e di divulgazione della rielaborazione secondaria e terziaria dei comportamenti,  dei codici e del controllo di norme e leggi o regolamenti locali, attualmente disapplicate oppure mal funzionanti.  Non è una scuola di polizia, né un palco per comizi, né un giornale propagandistico; non è neanche un luogo nel quale fare promozione personale, né un banco di prova per l'anarchia o lo squadrismo, la gerarchia, o  la democrazia estrema; non è neppure uno spazio web o sociale utilizzabile indiscriminatamente, né un posto nel quale inserire le proprie opinioni, esperienze o argomentazioni soggettive un modo sterile, disorganico e incompleto; tutti i contributori devono sforzarsi di seguire le politiche comunitariamente basate sulla verificabilità delle ragioni, dei fatti, delle dichiarazioni e conseguentemente della logicità e convenienza per il bene comune delle proposte originali che verranno presentate.

Non cerchiamo semplici giornalisti o fotografi, ma veri e propri Istruttori del miglioramento soggetti a FORMAZIONE PREVENTIVA

2- 

Opinioni neutrali 

Le opinioni  non devono essere pregiudicanti o pregiudicate  ma piuttosto discusse attraverso la comparazione con le diverse teorie inerenti all'argomento. Tali teorie devono essere presentate in modo chiaro, imparziale, proporzionale alla loro rilevanza, e con il supporto delle necessarie fonti. Nessuna teoria deve essere presentata come "la migliore" o come "la verità", ma deve essere il più possibile supportata da fonti, dati e ragioni attendibili, specialmente nelle opinioni  su argomenti controversi.


Nel caso sorgessero conflitti circa l'opinione  da ritenersi maggiormente sostenibile, è opportuno astenersi da decisioni di adozione  arbitrarie  e procedere allo sviluppo della decisione tramite il confronto e la discussione, seguendo la procedura per la risoluzione dei conflitti, e – nei casi più controversi congelando la delibera sino al voto definitivo di approvazione della maggioranza.


3-

Libertà di lavoro 

(Formazione dei Gdl, Raccolta dati, interviste, discussione comune, preparazione istanza, discussione in assemblea, seguendo i codici di condotta, trasmissione al consigliere, con trollo del lavoro del consigliere.


4-

Codice di condotta 

(basato sul rispetto dei membri anche quando non si é d'accordo con loro applicando un proselitismo positivo piuttosto che un bullismo anche occulto o cospiratore. Lavorare e discutere sempre in buona fede e pro bono con atteggiamento aperto e pacato nei confronti dei terzi o dei colleghi. Si costruisca un progetto collaborativo di buon senso aperto verso i nuovi arrivati)


5-

Nessuna regola fissa

(A parte questi 5 Pilastri)


COROLLARIO NOZIONALE DI COMPORTAMENTO CHE SI DA PER NOTO, CONOSCIUTO, STUDIATO, SAPUTO, ACCETTATO E APPROVATO E QUINDI SCONTATO, NEL PROCESSO DI PRE-AMMISSIONE ALLA FORMAZIONE

IMPARZIALITA'

Il concetto dell’imparzialità è difeso anche da S. Paolo che nella prima lettera a Timoteo dice ( 5, 21 ) “ di osservare queste norme con imparzialità e di non fare mai nulla per favoritismo ”. Nei processi e nei giudizî bisogna dire sempre la verità, altrimenti si viola il comandamento, ed il giudice deve essere al di sopra delle parti, altrimenti esprime un punto vista soggettivo. Non bisogna favorire nessuno, un favoritismo per interesse oggi si configurerebbe come interesse privato in atti d’ufficio e, comunque sia, è sempre una forma di corruzione. La Parola di Dio è abbondante su questi temi; il Signore disse a Mosè: “ Non commetterete ingiustizia in giudizio; non tratterai con parzialità il povero, né userai preferenze verso il potente; ma giudicherai il tuo prossimo con giustizia ” ( Levitico 19, 15 )

USURA

"""Lo stesso Corano condanna l’usura in più passi: Sura 2 ( La Giovenca ), Sura 3 ( La famiglia di Imran ), Sura 4 ( Le donne ), Sura 30 ( I Romani). La Sura 3 ( 130 ) dice: “ O voi che credete, non cibatevi dell’usura che aumenta di doppio in doppio. 

DEFRAUDAZIONE

"""Il Deuteronomio fa eco a queste Parole di Dio asserendo: “ Non defrauderai il salariato povero e bisognoso, sia egli uno dei tuoi fratelli o uno dei forestieri che stanno nel tuo paese, nelle tue città; gli darai il suo salario il giorno stesso, prima che tramonti il sole, perché egli è povero e vi volge il desiderio; così egli non griderà contro di te al Signore e tu non sarai in peccato ” ( 24, 14-15 ). L

LIBERTA

I valori giusti d’ogni rivoluzione, giustizia, libertà, uguaglianza discendono dall'entità creatrice universale che è il principio d’ogni giustizia, d’ogni fratellanza, d’ogni amore, d’ogni pace eccetera. La stessa libertà è un dono della stessa entità creatrice universale, Martin Lutero ha scritto un libro sulla Libertà del cristiano, Erasmo da Rotterdam ha scritto un libro sul Libero arbitrio ed il grande Agostino, il dottore di Tagaste e vescovo d’ Ippona, ha scritto il De libero arbitrio ( Libri tres ). Quando nel petto d’un uomo arde un anelito verso la libertà o verso la giustizia, questo anelito discende direttamente da Dio e dalla Spirito di Dio. Lo 9 spirito dell’uomo che anela verso la libertà o la giustizia è sempre messo e mosso da Dio, è lo Spirito di Dio che alberga nel cuore dell’uomo, è la conferma della dottrina cattolica della Inabitazione dello Spirito Santo di Dio nell’uomo; l’uomo diventa il tempio di Dio.

ETICA

Regole per un regolare controllo amministrativo da inserire in tutte le amminsitrazioni pubbliche e private:


Articolo unico


Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi 

Principio XVIII. 

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è costituito dall’insieme di regole, procedure e strutture organizzative per un’efficace ed efficiente identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, volti a contribuire al successo sostenibile dell’impresa. 

XIX. Il consiglio di amministrazione definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi in coerenza con le strategie aziendali e ne valuta annualmente l'adeguatezza e l'efficacia. 

XX. Il consiglio di amministrazione definisce i principi relativi al coordinamento e al flusso di informazioni tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Tali principi mirano a massimizzare l'efficacia del sistema stesso, riducendo la duplicazione di attività e assicurando il corretto svolgimento dei compiti dell'organismo di controllo. 

Raccomandazioni 

32. L'organizzazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi coinvolge: 

a) il consiglio di amministrazione, che svolge un ruolo di indirizzo e valutazione dell'adeguatezza del sistema; 

b) l'amministratore delegato, incaricato di realizzare e mantenere il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi; 

c) il comitato controllo e rischi istituito all’interno del consiglio di amministrazione, con il compito di supportare le valutazioni e decisioni del consiglio di amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e l’approvazione delle relazioni finanziarie e non finanziarie periodiche. Nelle società che adottano il modello societario “monistico” o “doppio livello”, le funzioni del comitato controllo e rischi possono essere attribuite all'organo di controllo.

d) il responsabile della funzione di revisione interna che ha il compito di verificare che il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi sia funzionale, adeguato e coerente con le linee di indirizzo definite dal consiglio di amministrazione; 

e) le altre funzioni aziendali coinvolte nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (quali le funzioni di risk management e le funzioni che si occupano del rischio legale e di non conformità) che si articolano in relazione alle dimensioni, al settore, alla complessità e al profilo di rischio dell'impresa; 

f) l'organo di controllo, che vigila sull'efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. 

33. Il consiglio di amministrazione, con il supporto del comitato controllo e rischi: 

a) definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi in coerenza con le strategie aziendali e valuta, almeno una volta all'anno, l'adeguatezza di tale sistema rispetto alle strategie aziendali. rispetto alle caratteristiche dell'impresa e al suo profilo di rischio, nonché alla sua efficacia; 

b) nomina e revoca il responsabile della funzione di internal audit, definendone la remunerazione coerente con le politiche aziendali. Il consiglio assicura che lo stesso disponga di risorse adeguate per lo svolgimento dei propri compiti.

Qualora la funzione di revisione interna sia affidata, nel suo insieme o per settori operativi, a un soggetto esterno, il consiglio assicura che la stessa possieda adeguati requisiti di professionalità, indipendenza e organizzazione, motivando adeguatamente tale scelta nella relazione sul governo societario; 

c) approva, con cadenza almeno annuale, il piano di lavoro preparato dal responsabile della funzione di internal audit, sentiti l'organo di controllo e l'amministratore delegato; 

d) valuta l'opportunità di adottare misure volte a garantire l'efficacia e l'assistenza imparziale delle altre funzioni aziendali indicate nella raccomandazione 32.

e) A tal fine, il consiglio verifica che tali funzioni dispongano di professionalità e risorse adeguate; e) attribuisce le funzioni di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 231/2001 all'organismo di controllo o ad un organismo appositamente costituito a tal fine (le cd funzioni dell'Organismo di Vigilanza). 

Qualora l'organo non corrisponda all'organo di controllo, il consiglio di amministrazione valuta se nominare all'interno dell'organo almeno un amministratore non esecutivo e/o un membro dell'organo di controllo e/o il responsabile di una funzione legale o di controllo della società. la società, al fine di assicurare il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi; 

f) valuta, sentito l'organo di controllo, i risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione aggiuntiva indirizzata all'organo di controllo; g) descrive, nella relazione sul governo societario, le principali caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e le modalità di coordinamento tra i soggetti coinvolti. Il rapporto fornisce informazioni sui modelli di riferimento nazionali e internazionali e sulle best practices adottate e sulla valutazione complessiva del consiglio circa l’adeguatezza del sistema stesso. Inoltre, fornisce un'adeguata illustrazione circa la composizione dell'organo di controllo di cui alla precedente lettera e). 

34. L'amministratore delegato: 

a) identifica i principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche dell'attività svolta dalla società e dalle sue controllate, e li sottopone periodicamente all'esame del consiglio di amministrazione; 

b) dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal consiglio di amministrazione, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e verificandone costantemente l'adeguatezza e l'efficacia, nonché adattandolo alla dinamica delle condizioni operative e degli scenari panorama legislativo e regolamentare; c) può affidare alla funzione di internal audit il compito di effettuare specifici controlli su definite aree operative e sul rispetto delle regole e delle procedure interne nell'attuazione delle operazioni aziendali.

Tali richieste vengono contestualmente trasmesse al presidente del consiglio di amministrazione, al presidente del comitato controllo e rischi ed al presidente dell'organo di controllo; d) riferisce tempestivamente al comitato controllo e rischi in merito a problematiche e criticità emerse nello svolgimento della propria attività o di cui comunque abbia conoscenza affinché il comitato possa assumere le opportune iniziative. 


35. Il comitato controllo e rischi è composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti, ed è presieduto da un amministratore indipendente. Il comitato ha competenze coerenti con il settore della società e la valutazione dei suoi rischi; almeno un componente del comitato possiede un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia contabile, finanziaria o di gestione dei rischi. 

Il comitato controllo e rischi, nell'assistere il consiglio di amministrazione: 

a) valuta il revisore legale e l'organo di controllo, il corretto utilizzo dei principi contabili e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato dichiarazione, sentito il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; 

b) valuta se l'informativa finanziaria e non finanziaria periodica è idonea a rappresentare correttamente il modello di business della società, le sue strategie, l'impatto della sua attività e i risultati conseguiti, in coordinamento con il comitato di cui alla raccomandazione 1(a), se istituito ; 

c) esamina il contenuto dell'informativa periodica di carattere non finanziario rilevante per il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi; 

d) esprime pareri su specifici aspetti relativi alla identificazione dei principali rischi aziendali e supporta le valutazioni e decisioni del consiglio di amministrazione relative alla gestione dei rischi derivanti da fatti pregiudizievoli di cui quest’ultimo sia venuto a conoscenza; 

e) esamina le relazioni periodiche e particolarmente rilevanti predisposte dalla funzione di internal audit; 

f) monitora l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della funzione di revisione interna; 

g) può affidare alla funzione di internal audit il compito di effettuare specifici controlli su definite aree operative. Tale richiesta viene contestualmente trasmessa al presidente dell'organo di controllo; 

h) riferisce al consiglio di amministrazione, almeno in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull'attività svolta e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. 

36. Il responsabile della funzione di internal audit non è responsabile di alcuna area operativa. Dipende gerarchicamente dal consiglio di amministrazione e ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico.


Il responsabile della funzione di audit interno: 

a) verifica, sia su base continuativa sia in relazione a specifiche esigenze e nel rispetto degli standard internazionali, il funzionamento e l'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi secondo il piano di audit. Il piano di audit è approvato dal Consiglio di Amministrazione e si basa su un processo strutturato di analisi e priorizzazione dei principali rischi; 

b) predispone relazioni periodiche contenenti adeguate informazioni sulla propria attività, sulle modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi, nonché sul rispetto dei piani definiti per il contenimento dei rischi. Le relazioni periodiche contengono una valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi; 

c) predispone tempestivamente, su richiesta dell'organo di controllo, relazioni su eventi di particolare rilevanza; d) presenta le relazioni di cui alle lettere b) e c) ai presidenti dell'organo di controllo, del comitato controllo e rischi e del consiglio di amministrazione, nonché all'amministratore delegato, salvo i casi in cui la questione di tali segnalazioni riguarda specificatamente l'attività di tali soggetti; 

e) verifica, nell'ambito del piano di audit, l'affidabilità dei sistemi informativi, ivi compresi quelli contabili. 

37. Il componente dell'organo di controllo che, per conto proprio o di terzi, ha un interesse in una determinata operazione della società, fornisce tempestiva ed esauriente informativa agli altri componenti dello stesso organo e agli organi collegiali presidente del consiglio di amministrazione sulla natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse. 

L'organo di controllo e il comitato controllo e rischi si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per lo svolgimento dei rispettivi compiti. Alle riunioni del comitato controllo e rischi partecipa il presidente dell'organo di controllo, o altro componente dell'organo di controllo da lui designato.


Versione inglese per componenti EU

Article 6. Internal control and risk management system Principles XVIII. The internal control and risk management system consists of a set of rules, procedures and organisational structures for an effective and efficient identification, measurement, management and monitoring of the main risks, aimed at contributing to the sustainable success of the company. XIX. The board of directors defines the guidelines of the internal control and risk management system in accordance with the company's strategies and annually assesses its adequacy and effectiveness. XX. The board of directors defines the principles concerning the coordination and the flow of information among the parties involved in the internal control and risk management system. Such principles aim at maximising the effectiveness of the system itself, reducing the duplication of activities and ensuring the successful performance of the duties of the control body. Recommendations 32. The organisation of the internal control and risk management system involves: a) the board of directors, which plays a role in guiding and assessing the adequacy of the system; b) the chief executive officer, in charge of establishing and maintaining the internal control and risk management system; c) the control and risk committee set up within the board of directors, with the task of supporting the board of directors’ assessments and decisions relating to the internal control and risk management system and the approval of periodical financial and non-financial reports. In companies that adopt the "one-tier" or "two-tier" corporate model, the functions of the control and risk committee can be assigned to the control body. d) the head of the internal audit function who is in charge of verifying that the internal control and risk management system is functional, adequate and consistent with the guidelines defined by the board of directors; e) the other corporate functions involved in the internal control and risk management system (such as the risk management functions and the functions dealing with legal and non-compliance risk) which are articulated in relation to the company’s size, sector, complexity and risk profile; f) the control body, which monitors the effectiveness of the internal control and risk management system. 33. The board of directors, with the support of the control and risk committee: a) defines the guidelines of the internal control and risk management system consistently with the company's strategies and assesses, at least once a year, the adequacy of this system with respect to the company’s characteristics and its risk profile, as well as its effectiveness; b) appoints and dismisses the head of the internal audit function, defining his or her remuneration which is consistent with the company policies. The board ensures that he or she has adequate resources to carry out his or her duties. If the internal audit function is entrusted, as a whole or by operating segments, to an external entity, the board ensures that it meets the adequate requirements of professionalism, 18 independence and organisation, providing adequate reasons for this choice in the corporate governance report; c) approves, at least on an annual basis, the work plan prepared by the head of the internal audit function, after hearing the control body and the chief executive officer; d) evaluates the opportunity to take measures to ensure the effectiveness and impartial assistance of the other corporate functions mentioned in recommendation 32(e). To this end, the board verifies that such functions have adequate professionalism and resources; e) assigns the supervisory functions pursuant to Art. 6(1)(b) of Legislative Decree No. 231/2001 to the control body or to a body established specifically for this purpose (the so-called functions of the “Organismo di Vigilanza”). If the body does not correspond to the control body, the board of directors considers whether to appoint within the body at least one non-executive director and/or a member of the control body and/or the head of a legal or supervisory function of the company, in order to ensure coordination among the various parties involved in the internal control and risk management system; f) evaluates, after consultation with the control body, the results presented by the statutory auditor in any letter of suggestions and in the additional report addressed to the control body; g) describes, in the corporate governance report, the main characteristics of the internal control and risk management system and the methods of coordination among the subjects involved. The report provides information about the national and international reference models and best practices adopted and the board’s overall assessment of the adequacy of the system itself. Moreover, it provides an adequate explanation of the composition of the control body referred to in letter e) above. 34. The chief executive officer: a) identifies the main business risks, considering the characteristics of the activities carried out by the company and its subsidiaries, and periodically submit them to the examination of the board of directors; b) implements the guidelines defined by the board of directors, providing for the design, implementation and management of the internal control and risk management system and constantly verifying its adequacy and effectiveness, as well as adapting it to the dynamics of the operating conditions and the legislative and regulatory landscape; c) can entrust the internal audit with the tasks of carrying out specific controls on defined operational areas and on compliance with internal rules and procedures in the implementation of company transactions. Such requests are contextually conveyed to the chair of the board of directors, to the chair of the control and risk committee and to the chair of the control body; d) reports promptly to the control and risk committee on problems and critical issues that emerged in the performance of his or her activity or of which he or she nevertheless has information so that the committee can take appropriate actions. 35. The control and risk committee is comprised of non-executive directors, the majority of whom are independent, and is chaired by an independent director. The committee has expertise that is consistent with the company’s industry and assessment of its risks; at least one member of the committee has adequate knowledge and experience in accounting, finance or risk management. The control and risk committee, in assisting the board of directors: 19 a) assesses the external auditor and the control body, the correct application of the accounting principles and, in the case of groups, their homogeneity for the purposes of preparing the consolidated financial statement, after hearing the manager responsible for the corporate financial documents; b) assesses whether the periodic financial and non-financial information is suitable to correctly represent the company’s business model, its strategies, the impact of its business and the performance achieved, in coordination with the committee mentioned in recommendation 1(a), if established; c) examines the content of the periodic non-financial information relevant to the internal control and risk management system; d) expresses opinions on specific aspects relating to the identification of the main corporate risks and supports the board of directors’ assessments and decisions relating to the management of risks deriving from prejudicial facts of which the latter has become aware; e) examines the periodic and particularly relevant reports prepared by the internal audit function; f) monitors the autonomy, adequacy, effectiveness and efficiency of the internal audit function; g) can entrust the internal audit with the task of carrying out specific controls on defined operational areas. Such a request is contextually conveyed to the chair of the control body; h) reports to the board of directors, at least upon the approval of the annual and halfyearly financial report, on the activities carried out and on the adequacy of the internal control and risk management system. 36. The head of the internal audit function is not responsible for any operational area. He or she depends hierarchically on the board of directors and has direct access to all information that is useful for carrying out his or her duty. The head of the internal audit function: a) verifies, both on an ongoing basis and in relation to specific needs and in compliance with international standards, the functioning and the suitability of the internal control and risk management system according to the audit plan. The audit plan is approved by the board of directors and is based on a structured process of analysis and prioritisation of the main risks; b) prepares periodic reports containing adequate information on its activity, on the ways in which risk management is conducted, as well as on compliance with the plans defined for the containment of risks. The periodic reports contain an assessment of the suitability of the internal control and risk management system; c) prepares promptly, at the request of the control body, reports on events of particular relevance; d) submits the reports referred to in letters b) and c) to the chairs of the control body, of the control and risk committee and of the board of directors, as well as to the chief executive officer, except in cases where the matter of these reports specifically concerns the activity of these subjects; e) verifies, as part of the audit plan, the reliability of the information systems, including the accounting systems. 37. The member of the control body who, on his or her own behalf or on behalf of third parties, has an interest in a specific transaction of the company, provides prompt and exhaustive information to the other members of the same body and to the chair of the board of directors about the nature, terms, origin and extent of his or her interest. 20 The control body and the control and risk committee promptly exchange relevant information for the performance of their respective duties. The chair of the control body, or another member of the control body designated by its chair, takes part in the meetings of the control and risk committee.

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